Riforma della giustizia tributaria, mantenere i due gradi di giudizio

Fisco e lavoro: le prospettive oltre la normativa emergenziale. È il tema al centro della circolare 22 giugno 2021 n. 10 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che riassume i temi oggetto di confronto emersi nel corso del 29° Forum Lavoro/Fiscale organizzato dalla stessa Fondazione Studi e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine.

Fisco e lavoro: le prospettive oltre la normativa emergenziale. È il tema al centro della circolare 22 giugno 2021 n. 10 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che riassume i temi oggetto di confronto emersi nel corso del 29° Forum Lavoro/Fiscale organizzato dalla stessa Fondazione Studi e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine.
La circolare alterna le note tecniche alle valutazioni prospettiche sulle norme in discussione in Parlamento, tra cui la conversione in legge del D.L. n. 73/2021 e la riforma tributaria che dovrebbe tentare di ridurre le cause pendenti nei tribunali italiani per rendere “attrattivo” il “Sistema Paese”. Al suo interno anche gli approfondimenti in materia di redazione dei bilanci, modello 730, sull’obbligo di informativa di cui alla legge 124/2017 e sulla norma ponte sull’assegno unico.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro è stato chiamato, nell’ambito della predisposizione della riforma della giustizia tributaria, a formulare le proprie proposte, riassunte all’interno della circolare. In primo luogo, il Consiglio Nazionale ritiene opportuno mantenere l’attuale struttura del processo tributario preservando il doppio grado di giudizio di merito, nonché l’articolazione della competenza delle Commissioni tributarie provinciali e regionali secondo il criterio territoriale. Al fine di conseguire l’obiettivo dell’indipendenza del giudice tributario da qualsiasi ingerenza esterna, occorre che il Ministero dell’Economia, vale a dire lo stesso Ministero da cui dipendono convenzionalmente le Agenzie fiscali, non abbia alcun potere nella fase di reclutamento e nella dipendenza funzionale dei giudici tributari. In particolare, per i consulenti del lavoro è auspicabile che la riforma intervenga rimettendo queste materie alle competenze di un plesso amministrativo realmente “terzo” (Presidenza del Consiglio dei Ministri o Ministero della Giustizia). Un ulteriore obiettivo della Riforma dovrebbe essere rappresentato dal miglioramento qualitativo della giurisprudenza tributaria, che passa, necessariamente, anche attraverso una maggiore professionalità e selezione dei giudici. Innanzitutto, dovrebbe essere previsto lo svolgimento dell’attività a tempo pieno; in secondo luogo, i giudici tributari dovrebbero essere selezionati mediante concorso pubblico per titoli ed esami, riservato a candidati in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o economia.
Ai giudici dovrebbe inoltre essere riconosciuto il medesimo status giuridico ed economico degli appartenenti alla magistratura ordinaria: dovrebbero, pertanto, essere adeguatamente retribuiti, prevedendo la corresponsione di un equo compenso fisso mensile. Nei ranghi della magistratura tributaria, continua la circolare, si ritiene opportuno, comunque, fossero inseriti dei magistrati tributari onorari, ai quali potrebbero essere affidate le controversie di minor valore e quelle relative a materie di non particolare complessità. La ripartizione delle competenze tra diverse composizioni degli organismi giudicanti dovrebbe avvenire secondo i criteri concorrenti del valore delle controversie e della materia. Il giudice tributario onorario dovrebbe giudicare, in composizione monocratica, cause di valore non superiore a 5.000 euro, ma esclusivamente in materia catastale, tributi locali o altri tributi minori. Il giudice tributario ordinario dovrebbe giudicare, in composizione monocratica, limitatamente al primo grado di giudizio, tutte le cause aventi valore superiore a 5.000 euro e fino a 50.000 euro, nonché quelle di valore inferiore a 5.000 euro ma riguardanti materie non espressamente attribuite ai giudici onorari. In composizione collegiale (tre membri), il giudice tributario ordinario dovrà giudicare cause aventi valore superiore a 50.000 euro, relative a qualsiasi materia.
Per garantire una maggiore qualità della giurisprudenza tributaria, si potrebbero, altresì, istituire, all’interno delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, delle sezioni specializzate per materia. Ferma restando la facoltà delle parti di chiedere la discussione della causa in presenza, andrebbe confermata la disciplina dello svolgimento delle udienze da remoto. Al fine di ridurre il numero di controversie tributarie che devono essere trattate davanti al giudice, si dovrebbe prevedere il potenziamento degli strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Per quanto riguarda le istanze di reclamo e mediazione, si dovrebbe prevedere che le stesse siano sottratte al giudizio dell’Agenzia delle Entrate
ed esaminate da un organo realmente terzo
ed imparziale rispetto alle parti in causa (un organo non giurisdizionale, operante in composizione collegiale di tre membri). Occorrerebbe, inoltre, sensibilizzare le Agenzie fiscali e i loro funzionari ad essere meno rigidi nella formulazione della loro contro proposta.

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