LABLAW vince per Sky Italia contro Associazione Stampa Romana

Il Tribunale di Roma conferma la piena legittimità del comportamento aziendale nella gestione della chiusura della redazione romana di Sky TG24

Lo Studio LabLaw, con il Founding Partner Francesco Rotondi ed il Partner Alessandro Paone, ha assistito vittoriosamente Sky Italia nel giudizio d’impugnazione ex art. 28, Statuto dei Lavoratori, promosso da Associazione Stampa Romana dinanzi al Tribunale del Lavoro di Roma per chiedere la repressione della condotta antisindacale che la nota multinazionale dei media avrebbe tenuto in danno del sindacato dei giornalisti a seguito della chiusura della redazione romana di SkyTG24.

A distanza di oltre un anno dalla definizione della riorganizzazione aziendale che ha interessato la presenza romana di Sky – più e più volte portata all’attenzione delle cronache anche per le precedenti azioni intentate dai sindacati SLC-CGIL, UILCOM-UIL e UGL Telecomunicazioni, tutte respinte dal Tribunale di Roma -, anche il sindacato dei giornalisti, unico ad aver rinvenuto a suo tempo una intesa con l’azienda per la gestione delle problematiche occupazionali conseguenti alla implementazione del piano aziendale, a dicembre 2018 ha inaspettatamente intentato causa contro Sky sostenendo la violazione dell’accordo sindacale firmato ad aprile 2017.

L’azione giudiziale contro Associazione Stampa Romana – cui hanno aderito alcune lavoratrici licenziate – è stata discussa per Sky lo scorso 11 dicembre dagli Avvocati Rotondi e Paone che con provvedimento pubblicato il 14 gennaio 2019 ha respinto le pretese del sindacato e delle lavoratrici intervenute in causa rilevando, anzitutto, che “l’azienda non ha affatto violato l’accordo sindacale del 6 aprile 2017 sottoscritto da Sky Italia s.r.l. e dal Comitato di Redazione (d’ora innanzi CDR) assistito dalla FNSI, dall’ASR e dall’Associazione Lombarda Giornalisti”.

In particolare, riferiscono gli Avvocati Rotondi e Paone, con la pronuncia il Tribunale di Roma ha messo fine ad una vicenda complessa dal punto di vista organizzativo e delle relazioni sindacali, confermando la convinzione di Sky di non aver mai “compiuto alcuna violazione dell’accordo sindacale del 6 aprile 2017”, dal momento che con tale accordo la nota multinazionale “aveva assunto solo l’impegno di tentare la ricollocazione dei giornalisti assegnati ad attività cessate, mediante la via prioritaria del mutamento di sede consensuale a Milano in una posizione lavorativa compatibile con la professionalità acquisita presso la testata di SkyTG24 ovvero in altre strutture aziendali. Il tutto nell’arco temporale di 12 mesi (dal 6 aprile 2017)” impegno che Sky ha puntualmente “onorato proponendo a tutti i lavoratori interessati il mutamento di sede consensuale alla sede milanese nell’arco dei 12 mesi”.

Di contro, il Tribunale ha anche accertato che le giornaliste intervenute in causa “hanno riscontrato la proposta aziendale di ricollocazione su base volontaria a Milano, manifestando la loro disponibilità ad eseguire il trasferimento a Milano solo se imposto con atto gestorio unilaterale, riservando di valutarne il rispetto dei presupposti di legge. Il che significa “no” alla ricollocazione su base volontaria e dunque non adesione alla proposta. Pertanto la ricollocazione a Milano è fallita perché le lavoratrici non l’hanno voluta e non per inadempimento datoriale agli obblighi nascenti dall’accordo sindacale, che altro non prevedeva che quel tentativo in effetti esperito”.

A conclusione del giudizio, il Tribunale ha quindi condannato tanto il sindacato che le lavoratrici intervenute in causa al pagamento delle spese di lite.

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