Il nuovo trattamento dei crediti tributari e contributivi

Emanuele Mattei, socio e fondatore dello Studio MB, illustra le novità sulla cosiddetta “transazione fiscale” riguardo al trattamento dei crediti tributari e contributivi.

Quali sono le principali novità normative e criticità emerse nel 2020 relativamente ai crediti?
Poche norme come l’art. 182ter della legge fallimentare hanno subito modifiche e integrazioni nel corso degli ultimi quindici anni. Dopo aver esteso l’applicabilità dell’istituto anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti per effetto del D.Lgs n. 169/2007, il dibattito di dottrina e giurisprudenza si incentrò sulla natura della transazione fiscale e la falcidiabilità dei singoli tributi. Dopo un tormentato iter giurisprudenziale, la Corte di Giustizia Ue ha permesso al legislatore interno di modificare l’art. 182ter che, nell’attuale formulazione, permette, in presenza di comprovate condizioni di insufficienza patrimoniale del debitore, di addivenire ad una soddisfazione parziale del debito erariale e contributivo, con possibile dilazione del pagamento, nell’ambito di due procedure di composizione della crisi quali l’accordo di ristrutturazione e il concordato preventivo. I temi sollevati dall’art. 182ter non si limitarono agli aspetti sostanziali ma coinvolsero anche gli aspetti procedurali. Anche la natura di questa procedura sollevò infiniti interrogativi in quanto, pur rubricata identicamente nei due istituti che la prevedono (transazione fiscale), non poteva possedere i medesimi requisiti avendo gli istituti in questione, accordi e concordati, natura giuridica non omogenea. La mediazione, per nulla risolutiva della questione, fu trovata nel cambiamento della rubrica che ora recita “Trattamento dei crediti tributari e contributivi”. Ma la questione di fondo rimane tutt’ora quella inerente l’equità di uno strumento che permette, a certe e determinate condizioni, di stralciare, per importi anche rilevanti, crediti dello Stato, permettendo così all’imprenditore di iniziare una nuova attività, o continuare la precedente, grazie ad un abbattimento del carico tributario.

Quali saranno a suo avviso le prossime evoluzioni in ottica 2021 rispetto al tema dei crediti?
Nella prospettiva di affrontare la valanga di crisi e insolvenze che la gravissima pandemia sta causando, serviranno ben altri strumenti, più efficaci ed incisivi. In questo senso va letto il recentissimo intervento del legislatore del 2020 il quale introduce nell’attuale articolo 182ter la possibilità che il giudice possa omologare concordati e accordi di ristrutturazione dei debiti anche in caso di inerzia o di mancata adesione da parte dell’amministrazione finanziaria e di quella previdenziale. L’omologa degli accordi e dei concordati sarà possibile quando l’adesione dei creditori erariali e previdenziali sia considerata essenziale per il raggiungimento delle maggioranze, di voto nel concordato e delle percentuali minime di legge per gli accordi, e in presenza di un’attestazione che sancisca l’incapienza del debitore e l’assoluto vantaggio per i creditori pubblici del pagamento parziale proposto rispetto all’alternativa fallimentare. Anche il regime privilegiato di cui ha goduto l’Inps in applicazione del Dm 4 agosto 2009 viene meno definitivamente con l’introduzione del nuovo articolo 182ter.

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